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Fonte: Ufficio stampa Fipe
Nuovo codice della strada: cambiamenti in vista per i pubblici esercizi.
Con l’approvazione del nuovo codice della strada, due sono gli articoli destinati ad avere “grande impatto sociale”: l’articolo 53 e l’articolo 54.
L’art. 53 (con entrata in vigore il 13 agosto) prevede:
- Il divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le autostrade;
- Il divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrarebevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alleore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le autostrade.
L’ art. 54 (sempre con entrata in vigore il 13 agosto) prevede:
- Il divieto disomministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
- Il divieto divendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali di vicinato (“casolini”) dalleore 24 alle ore 6 (quindi non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e superalcoliche.
- è consentito ai titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.
Infine, sempre l’articolo 54, ma con entrata in vigore differita, ovvero a partire dal 13 novembre, prevede:
- Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti eche proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un “precursore” (apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico) di tipo chimico o elettronico a disposizione dei clienti che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol.
- Obbligo altresì di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici
“Si tratta di sicuro di un passo avanti”- commenta il presidente della Fipe-ConfCommercio trevigiana Franco Zoppè- “ma per quanto riguarda il nostro territorio, urge un’armonizzazione della normativa nazionale (divieto dalle ore 3) con quella regionale, che è più restrittiva, con lo stop alla somministrazione delle bevande dopo le 2.
Infatti, in base alla legge regionale del Veneto n. 29 del 2007 in tutti i pubbliciesercizi, ma anche attività commerciali, artigianali, circoli, agriturismo, strutturericettive SONO VIETATI LA VENDITA ANCHE PER ASPORTO ED IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DALLE ORE 2 ALLE ORE 6 ANTIMERIDIANE.
“Per questo”- spiega Zoppè- “abbiamo già chiesto un sollecito intervento della Regione per armonizzare le disposizioni nazionali e regionali, anche per evitare pericolosi fenomeni di nomadismo da parte dei giovani in territori limitrofi dove le limitazioni sono minori.
Ma non solo, a breve, comunque ben prima che scatti l’obbligo, predisporremo per i nostri soci una versione personalizzabile delle tabelle da esporre, così da alleggerire l’esercente di questo nuovo adempimento”.
“In conclusione”- afferma Zoppè- “al di là degli adempimenti normativi, che vanno nel segno della tutela sociale, della prevenzione della salute, e dell’ordine pubblico, la nuova legge pone, ancora una volta, l’accento sulla centralità del gestore, chiamato ad assolvere più ruoli, trasformandosi quasi in un esattore, e funzioni, spaziando dalla prevenzione degli abusi di alcol al monitoraggio del disagio sociale.
Come sempre, il nostro sindacato sta lavorando per supportare i gestori in questa nuova fase di lavoro.”